Progetto Turandot

 

 

Introduzione al Progetto

Il Progetto Turandot è un accordo tra il Governo italiano e il Governo cinese che riguarda le arti, la musica e il design e consente agli studenti cinesi che desiderano ottenere una specializzazione artistica di accedere alle Istituzioni accademiche italiane di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).
L’Accademia Nazionale di Danza partecipa al progetto Turandot dal 2011, che ha dato ottimi frutti di collaborazione tra studenti italiani e cinesi in uno scambio reciproco continuo, tanto che si è creata una compagnia italo-cinese impegnata in tourneé in Italia e in Cina, condotta dai primi studenti del
progetto ormai diplomati e composta da studenti diplomandi e diplomati italiani delle quattro Scuole dell’AND.

L’iscrizione al Programma Turandot permette il rilascio facilitato del visto di ingresso per motivi di studio a condizione di una pre-immatricolazione presso le Università italiane i Conservatori di Musica, le Accademie di Belle Arti e l’Accademia Nazionale di Danza. Affinché gli studenti cinesi possano avere accesso all’Istituto prescelto, è indispensabile che frequentino un corso di lingua italiana in Italia nei mesi che precedono l’anno accademico di immatricolazione. Per poter effettuare l’iscrizione al corso propedeutico di lingua italiana organizzato dall’Istituto ospitante o in centri riconosciuti, gli studenti cinesi interessati devono consultare le apposite disposizioni ministeriali, collegandosi al sito www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/, nella sezione dedicata al Progetto Turandot. Per informazioni dettagliate occorre recarsi presso le Rappresentanze diplomatiche italiane in Cina.

CANDIDATI CINESI ADERENTI AL PROGETTO “TURANDOT” – ANNO ACCADEMICO 2024/2025

Turandot 2024/2025

    Riconoscimento titolo straniero

    Gli studenti cinesi aderenti al Progetto Turandot devono presentare domanda di riconoscimento del titolo estero.

    Il richiedente può presentare domanda di riconoscimento completa della documentazione sopra richiesta, dal 15 settembre al 15 marzo di ogni anno.

    Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo accademico straniero occorre presentare alla segreteria didattica:

    1. Domanda di riconoscimento: in carta semplice, indirizzata alla segreteria didattica AND, completa dei propri recapiti (indirizzo, mail e telefono) dove poter inviare eventuali comunicazioni. Specificare inoltre a quale percorso di studi si è interessati;

    2. Copia del titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore (o certificato sostitutivo) valido per l’ammissione all’Università nel paese d’appartenenza, con relativa traduzione ufficiale;

    3. Copia del titolo accademico straniero (o certificato sostitutivo) per il quale si chiede il riconoscimento, con relativa traduzione ufficiale;

    4. Dichiarazione di Valore del titolo per il quale si chiede il riconoscimento; la DV è un documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente il titolo di studio straniero per il quale si chiede il riconoscimento. E’ un documento di natura esclusivamente informativa e non costituisce di per sè alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione; deve fornire le informazioni sotto elencate, utili per la successiva valutazione del titolo da parte della Commissione:
    • stato giuridico e natura dell’Istituzione rilasciante;
    • requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel titolo;
    • durata legale del corso di studio e/o impegno globale richiesto allo studente in crediti o in ore;
    • valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha rilasciato, ai fini accademici e/o professionali;

    5. Le Rappresentanze diplomatiche italiane rilasciano la DV utilizzando moduli differenti a seconda del tipo di corso e di istituzione a cui sono interessati i singoli candidati: Per l’iscrizione a un’istituzione Afam:
    • Modello E bis, se il candidato è interessato a un CDAI (studi di 1 ° ciclo)
    • Modello L bis, se il candidato è interessato a un CDA2 (studi di 2° ciclo)

    6. Copia del certificato di laurea contenente il dettaglio degli esami sostenuti, dei voti e dei crediti riconosciuti, rilasciato dall‘Università straniera, con traduzione ufficiale, particolarmente se il riconoscimento avviene durante il percorso di studi, di l° o 2° livello, quindi con un passaggio intermedio tra un’Istituzione straniera e l’AND.

    7. Programmi di studio ufficiali (su carta intestata dell’Università straniera o avvalorati dal timbro dell’Università stessa) di tutte le attività formative sostenute dallo studente per il conseguimento del titolo accademico straniero, con relativa traduzione ufficiale.

    8. Legalizzazione dei documenti: la legislazione di alcuni Paesi prevede che tutti i documenti ufficiali, inclusi quelli che attestano il possesso di titoli di studio, debbano essere legalizzati allo scopo di garantirne l’autenticità. Se questa norma è in vigore anche nel Paese dove è stato conseguito il titolo che si vuole utilizzare in Italia, occorre rivolgersi all’Autorità competente per farsi legalizzare il documento che attesta il titolo stesso; la legalizzazione dovrà essere effettuata PRIMA di richiedere alla competente Rappresentanza diplomatica italiana di emettere sul titolo la Dichiarazione di Valore in loco. Se invece il Paese dove si ha conseguito il titolo ha aderito alla Convenzione dell’Aja (5 ottobre 1961), occorre farsi apporre sul titolo stesso la cosiddetta “Postilla dell’Aja” (Aja Apostille). Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento PRIMA di chiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la Dichiarazione di valore in loco.

    Non è obbligatorio far legalizzare il titolo di studio nè farvi apporre la Postilla dell’Aja se il titolo è stato rilasciato da uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia) o se il titolo di studio è stato rilasciato da un’istituzione tedesca, ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull’esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici.

    9. Certificato di conoscenza della lingua italiana (vedi allegato B DEL REGOLAMENTO RICONOSCIMENTO TITOLO ESTERO);

    10. Ricevuta di pagamento del diritto fisso pari a 100 € da versare sul c/c bancario intestato a: Accademia Nazionale di Danza, IBAN: IT15S0306905020100000300119; CODICE BIC/SWIFT: BCITITMMXXX

    11. Fotocopia autenticata del documento d’identità

    In merito alla Dichiarazione di Valore in loco, è doveroso sottolineare che la Commissione preposta al riconoscimento del titolo, terrà conto di quanto emesso nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4613 del 04/09/07, nella quale si rileva che alla Dichiarazione di Valore non può essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante nei procedimenti di riconoscimento di titoli conseguiti all’estero. La Commissione, come espresso dalla sentenza, “ha il potere-dovere di compiere le proprie autonome valutazioni in merito ai contenuti formativi del titolo stesso”.

     

    Bando ammissioni a.a. 2022/2023: https://www.accademianazionaledanza.it/bando-ammissione-progetto-turandot-a-a-2022-2023-scuola-di-coreografia/

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